Articolo pubblicato su Unione Sarda domenica 11 dicembre 2016
Natale, tempo di regali. Fortunato chi riceverà in dono una casa o il denaro per comprarla (e ancora più fortunato chi può permettersi di regalarne una). Donare un immobile è relativamente semplice ma la Cassazione ha di recente stabilito che l’intestazione di un immobile o di un’azienda ad un terzo (ossia fornire al compratore i soldi per l’acquisto o pagare direttamente il prezzo) deve scontare l’imposta di donazione, salve le franchigie (Cass. n. 13133 del 24 giugno 2016)
Ipotizziamo che io voglia donare ad una persona un appartamento di proprietà altrui. Per conseguire lo scopo devo pagare direttamente il bene al proprietario oppure ordinare un bonifico bancario o trarre un assegno a favore dell’acquirente, che con quel denaro pagherà il prezzo al venditore. In questo caso si ha una donazione indiretta (dell’immobile) che, per essere esente da imposta, deve necessariamente essere “collegata” in modo palese, nell’atto di vendita, con l’acquisto del bene, poichè l’imposta di registro o l’IVA sulla vendita assorbe, per legge, anche l’eventuale imposta sulla donazione indiretta.
In cosa consiste questo collegamento non viene specificato ma certo quello più semplice e adamantino è rappresentato dal diretto intervento del donante all’atto di compravendita, al fine di pagare direttamente il prezzo al venditore e facendo quindi a meno del passaggio del denaro sul conto del beneficiario della donazione.
Se la sentenza in oggetto è stata assai criticata da alcuni, le sue ricadute non sono tutte negative. Anzitutto diventa più trasparente il pagamento del prezzo della vendita, con minori rischi e sospetti di manovre fraudolente o di riciclaggio. In modo ancor più evidente viene inoltre dichiarato il rapporto sottostante tra chi effettua il pagamento e chi acquista il bene, e così il figlio che ha ricevuto in dono una casa di proprietà dei genitori non si troverà indifeso, alla morte di costoro, nei confronti dell’altro fratello, al quale invece venne intestata con un atto di compravendita un’altra casa, acquistata direttamente da terzi con il denaro dei genitori. Risulta infatti dall’atto, e per sempre, che il denaro utilizzato per l’acquisto non proviene dalla persona che acquista la proprietà del bene, con conseguente diminuzione del numero delle liti tra parenti volte a provare o negare che quell’acquisto si basava su una donazione.
Restano, in questi giorni d’Avvento, alcune domande: come convincere Babbo Natale a partecipare all’atto di compravendita, se la casa è un suo regalo? Babbo Natale esiste davvero o è solo una bella favola per i bimbi? Certo, pare impossibile che un vecchio signore di quell’età si carichi sulle spalle, nel suo sacco di doni, addirittura una casa. Però è molto più bello crederci lo stesso (anche se non va dal notaio). Buon Natale.
P. Iva: 01828910925
Orari d'apertura
Dal lunedì al venerdì
solo su appuntamento